DDL in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali

XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI    N. 2281

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 471)

d’iniziativa dei senatori

MARINELLO, RUVOLO, MAZZONI, TORRISI, PAGANO

Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all’articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 3 aprile 2014

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. L’articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:
    «Art. 348. – (Esercizio abusivo di una professione). Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
    La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».
  2. All’articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
    «La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria».
  3. All’articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
    «Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

Art. 2.

  1. Il terzo comma dell’articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
    «La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro, se risulta che per la modesta

quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».

Art. 3.

  1. Il primo comma dell’articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
    «Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall’articolo 140 o dell’attestato di abilitazione, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro».

Art. 4.

  1. All’articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».