XVII LEGISLATURA | CAMERA DEI DEPUTATI | N. 2281 |
PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 3 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 471)
d’iniziativa dei senatori
MARINELLO, RUVOLO, MAZZONI, TORRISI, PAGANO
Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all’articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 3 aprile 2014
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
- L’articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 348. – (Esercizio abusivo di una professione). Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati». - All’articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria». - All’articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».
Art. 2.
- Il terzo comma dell’articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro, se risulta che per la modesta
quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».
Art. 3.
- Il primo comma dell’articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall’articolo 140 o dell’attestato di abilitazione, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro».
Art. 4.
- All’articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».