Ordinanza n. 24590/17 – IRAP PROFESSIONISTI – Il professionista che collabora con due studi professionali associati paga l’IRAP, salvo che non riesca a provare non solo la distinzione della propria attività di studio da quella di ciascuna associazione professionale, ma al contempo l’assenza, con riferimento a detti studi, di benefici organizzativi recati dalla propria adesione alle succitate associazioni tra professionisti.
FATTO E DIRITTO: Con sentenza n. 727/25/2015 la CTR della Toscana ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Dott.ssa (Omissis) avverso la sentenza di primo grado della CTP di Siena, rilevando la decadenza della contribuente sull’istanza di rimborso del versamento IRAP per la sola annualità 1998, confermando nel testo l’accoglimento del ricorso della contribuente avverso il diniego sulle istanze relative al rimborso per le annualità successive sino al 2004. Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. L’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), del D.lgs., n. 446/97, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dalla professionista, esercitante l’attività professionale del dottore commercialista, sebbene fosse stata accertata la presenza di due studi professionali, con partecipazione della contribuente a due associazioni tra professionisti. La decisione impugnata ha escluso di per sé che la compartecipazione collaborativa in altri studi professionali integrasse il presupposto del tributo. In ciò, peraltro, la pronuncia impugnata si pone in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui l’esercizio in forma societaria, ivi compresa dunque la partecipazione ad associazione di professionisti, costituisce ex lege presupposto dell’automa organizzazione, essendo questa implicita nella forma dell’esercizio dell’attività. Con riferimento al caso di specie spetterà alla contribuente l’onere di provare non solo la distinzione della propria attività di studio da quella di ciascuna associazione professionale, ma al contempo l’assenza, con riferimento a detti studi, di benefici organizzativi recati dalla propria adesione alle succitate associazioni tra professionisti. La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione).
Allegato: Ordinanza n. 24590