Tar Campania Sentenza n. 2489/17 – Test di ingresso per l’iscrizione ad odontoiatria – Il test di ingresso è obbligatorio solo per l’iscrizione al primo anno al fine di valutare il grado di conoscenza del candidato e la sua idoneità a frequentare l’Università, circostanza che non può valere per chi chiede l’iscrizione ad anni successivi al primo, sul presupposto che sarà l’Ateneo a valutare gli esami sostenuti e a riconoscere gli eventuali crediti. Il test pertanto non può essere utilizzato per limitare il passaggio di studenti già immatricolati da università straniere a università italiane; parimenti non è legittimo utilizzarlo quale barriera preclusiva per impedire l’iscrizione di studenti già laureati, dovendo rimettersi all’ateneo la valutazione in ordine al valore da attribuire agli esami sostenuti e, in finale, alla collocazione dello studente.
FATTO E DIRITTO: T. C. laureato in medicina che in data 22 novembre 2015 ha presentato alla II università di Napoli domanda per l’iscrizione al Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2015/2016, ad anni successivi al primo, in ragione dei titoli universitari già in suo possesso e previo riconoscimento di gran parte degli esami sostenuti a medicina.Con nota dell’11 dicembre 2015 Prot. n. 67334, spedita il successivo 16 dicembre, l’Università ha espressamente respinto la richiesta, “in quanto il corso di studio in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in base alle disposizioni normative vigenti, è a numero programmato di accessi”. Infatti, pur essendo il corso di medicina e odontoiatria unico, esso prevede comunque un test di ingresso, al cui superamento, secondo l’Università, sarebbe subordinata l’ammissione all’uno o all’altro corso (in base alle opzioni fatte dai candidati e ai posti disponibili), sicchè la valutazione degli esami sostenuti sarebbe stata possibile solo dopo il superamento del test da parte del richiedente. Il dott. T. ha quindi impugnato il siffatto provvedimento a mezzo di ricorso notificato il 15-17 febbraio 2016, lamentando l’illegittimità del diniego. Il ricorrente ritiene che non si tratta del trasferimento da un corso di laurea ad un altro, ma di una nuova iscrizione, per la cui effettuazione il ricorrente sostiene di non dover effettuare alcun test preselettivo, essendo sufficiente il riconoscimento degli esami sostenuti e dei relativi crediti, laddove l’Università e, processualmente, l’Associazione, sostengono il contrario. Orbene, alla luce della decisione che il tribunale si accinge a prendere e considerato che l’Amministrazione non ha dimostrato in giudizio che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato va ritenuto che il provvedimento impugnato non presentasse contenuti di vincolatività tale da escludere in radice l’opportunità di un contraddittorio procedimentale tra il richiedente e l’ateneo, posto che si chiedeva l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo sul presupposto di dover saltare il test preselettivo, e quindi, in assenza di una disposizione che vietasse espressamente tale iscrizione e rendesse “ vincolato” a priori il comportamento dell’Università. La tesi del ricorrente è che nessuna di queste disposizioni impedisca a chi è già in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia di iscriversi ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi Dentaria, obbligandolo a sostenere il test preselettivo per l’iscrizione ad anni successivi al primo, posto che, secondo l’interpretazione data dall’Adunanza Plenaria 1/2015, il test è obbligatorio solo per l’iscrizione al primo anno al fine di valutare il grado di conoscenza del candidato e la sua idoneità a frequentare l’Università, circostanza che non può valere per chi chiede l’iscrizione ad anni successivi al primo, sul presupposto che sarà l’Ateneo a valutare gli esami sostenuti e a riconoscere gli eventuali crediti.
Il Collegio condivide pienamente la tesi del ricorrente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in questione, dei principi fatti propri dall’Adunanza Plenaria del 2015 e della giurisprudenza di questa Sezione di cui si darà conto in seguito. Il test d’ingresso abbia valore esclusivamente per la verifica dei requisiti di cultura generale preuniversitaria e non costituisca un sistema di contingentamento del numero degli ammessi ai corsi fine a se stesso.Per queste ragioni, così come esso non può essere utilizzato per limitare il passaggio di studenti già immatricolati da università straniere a università italiane, parimenti non è legittimo utilizzarlo quale barriera preclusiva, per impedire l’iscrizione di studenti già laureati, dovendo rimettersi all’ateneo la valutazione in ordine al valore da attribuire agli esami sostenuti e, in finale, alla collocazione dello studente. A rigore logico, infatti, sarebbe del tutto irragionevole che un (già) laureato in medicina fosse costretto a sostenere un test per l’ammissione a una facoltà in molti casi praticamente analoga (che, nel caso concreto, per ammissione della stessa SUN, è esattamente la stessa facoltà), laddove se questo studente fosse anche solo iscritto a odontoiatria (ma non laureato) in uno Stato estero o anche in Italia potrebbe avere, alla luce della sentenza Ad.Pl. 1/2015, il riconoscimento degli esami. Resta certamente fermo il potere valutativo, delle singole Università, in ordine al riconoscimento degli esami sostenuti e, conseguenzialmente, all’anno nel quale inserire l’iscrizione. La tesi del ricorrente è corretta, in quanto, fermo restando il riconoscimento della potestà dell’ateneo di valutare il percorso didattico pregresso del richiedente, non può prescindersi dal rispetto della normativa regolamentare contenente i criteri ai quali l’ateneo deve uniformarsi. Per le suesposte ragioni il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti
Allegato: Sentenza_n._2489