Si pubblica una massima della Cassazione penale in materia di tutela della privacy e del segreto professionale – Cassazione Penale Sent. n. 51446/17.
Nel caso in cui sorga la necessità di acquisire atti, documenti, dati, informazioni e programmi informatici l’autorità giudiziaria ha l’onere di rivolgere una richiesta di consegna al professionista attraverso un decreto di esibizione, in virtù del quale sussiste un obbligo di rimessa immediata della cosa domandata, a meno che il soggetto destinatario della richiesta non dichiari per iscritto che il bene di cui si pretende l’esibizione è oggetto di segreto professionale.
La formale opposizione del segreto professionale, ove fosse stata sollevata in ragione della correlazione della disponibilità dei beni sequestrati o estratti in copia con un mandato professionale in precedenza conferito, sarebbe stata idonea a impedire all’autorità giudiziaria di procedere al sequestro del bene richiesto in consegna, salvi gli accertamenti previsti dall’art. 256, comma 2, c.p.p.
La Corte di Cassazione ha, quindi, riconosciuto l’importanza della tutela del segreto professionale ed ha accolto il ricorso di un professionista sottoposto prima a perquisizione e poi a sequestro di documenti cartacei e su supporto informatico.
Allegato: Sentenza n. 51446