La Corte di Cassazione ha ribadito che non paga l’IRAP il professionista che si avvale delle prestazioni di una dipendente, assunta part-time, svolgente mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico. La Corte ha, quindi, chiarito che perché i c.d. mezzi c.d. “personali”, di cui il professionista può avvalersi per lo svolgimento dell’attività, possano recare ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella “attività diretta alla scambio di beni a di servizi”.
FATTO E DIRITTO: L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 88/21/12, emessa in data 20.11.2012 e depositata in data 11.12.2012, dalla CTR della Toscana, che ha rigettato l’appello proposto dalla stessa Agenzia avverso la sentenza della CTP di Lucca n. 22/1/11 in data 16.12.2010/20.1.2011, con cui era stato accolto il ricorso del contribuente B.U., in controversia avente ad oggetto l’assoggettabilità ad Irap dell’attività svolta dal contribuente, iscritto all’ordine dei dottori commercialisti, nel periodo di imposta 2006. con riferimento all’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, va osservato che la ricorrente censura per violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c. , n. 3, la sentenza d’appello laddove la stessa ha ritenuto che l’attività del contribuente fosse priva del requisito dell’autonoma organizzazione, avuto riguardo al fatto che, nel periodo di riferimento, il contribuente aveva esercitato esclusivamente attività di docenza quale titolare di cattedra universitaria ed aveva ricoperto le funzioni di componente di consigli di amministrazione e collegi sindacali di varie società, nonché di consulente tecnico in giudizi arbitrali, senza svolgere le attività tipiche della professione di dottore commercialista ed avvalendosi, in tale contesto, delle prestazioni di lavoro di una dipendente assunta part-time, svolgente mansioni di segretaria; il motivo così descritto è infondato: la decisione della CTR della Toscana, invero, non si discosta da principi regolatori della materia definitivamente certificati da Cass., Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, laddove si afferma che, “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. A sostegno di tale principio, le Sezioni Unite hanno rimarcato che, “se fra “gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità necessarie”, accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi “personali” di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell’attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella “attività diretta alla scambio di beni a di servizi”, di cui fa discorso il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, e ciò vale tanto per il professionista che per l’esercente l’arte, come, più in generale, per il lavoratore autonomo ovvero per le figure “di confine” individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte. E’, infatti, in tali casi che può parlarsi, per usare l’espressione del giudice delle leggi, di “valore aggiunto” o, per dirla con le pronunce della sezione tributaria del 2007, di “quel qualcosa in più”. Diversa incidenza assume perciò l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico. Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”. La Corte ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate).
Allegato: Ordinanza n. 26654