Da oggi 15 febbraio entrano in vigore le nuove pene per il reato di esercizio abusivo di una professione con le aggravanti per quelle sanitarie previsto dalla Legge Lorenzin.
In sintesi, per il finto dentista condannato la pena sarà di 6 mesi di reclusione elevabile sino a 3 anni, in aggiunta una multa sino a 50.000 euro.
Ancora più pesante la pena per i prestanome, e qui la prima novità portata dalla Legge Lorenzin. Prima il professionista che “copriva” l’abusivo veniva eventualmente denunciato per concorso in esercizio abusivo della professione, ora la norma prevede una pena specifica per questo reato. Gli iscritti all’Albo che favoriscono l’esercizio abusivo della professione, oltre alla sanzione ordinistica dell’interdizione dall’attività da 1 a 3 anni e la pubblicazione della sentenza, potranno subire la reclusione da 1 a 5 anni con multe da euro 15.000 sino ad euro 75.000.
La novità più “pesante” introdotta dalla legge è però quella della confisca “delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato”. Una confisca che non sarà a discrezione del giudice ma che si applicherà “automaticamente” per ogni condanna, “ovviamente se il proprietario è colui che ha commesso il reato o chi lo ha favorito”, chiarisce l’avvocato Laura Asti (nella foto) dello studio legale Stefanelli di Bologna. “Non è possibile confiscare un bene di un terzo estraneo al reato. Qualora ciò accadesse, prima dell’irrevocabilità della sentenza, il legittimo titolare (rimasto estraneo al giudizio di cognizione), potrà chiedere al Giudice la restituzione del bene sequestrato ed in caso di diniego proporre appello dinanzi al Tribunale del Riesame. Dopo il passaggio in giudicato della pronunzia che ha disposto la confisca, invece, il terzo estraneo potrà proporre incidente di esecuzione.
L’introduzione di pene più severe rispetto a quelle previste dalla precedente normativa potrebbero cambiare il modo di approcciarsi al procedimento giudiziario?
“Va fatta una considerazione preliminare”commenta l’avvocato Asti. “Se è vero che la Legge Lorenzin ha mantenuto inalterata la struttura del reato per l’abusivo (si tratta di una norma penale in bianco, che rimanda a norme extrapenali per la determinazione dei requisiti per l’esercizio di determinate professioni), dall’altro ha introdotto un’ipotesi qualificata di concorso di persone nel delitto (il professionista che ha scientemente favorito) con uno specifico inasprimento della sanzione penale a suo carico. A ciò si aggiungano sanzioni accessorie particolarmente gravose: pubblicazione della sentenza, sanzioni ordinistica interdittiva in caso di iscritti all’Albo, ma soprattutto confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato”.
Di fronte a questo quadro normativo, è evidente che le scelte processuali muteranno radicalmente a seconda che l’indagine sia circoscritta al solo abusivo o si estenda anche al prestanome.
“Non deve sfuggire un dato”, continua il legale. “La previgente disciplina (applicabile in maniera paritetica ad abusivo e prestanome, quale concorrente) prevedeva difatti – diversamente da oggi – un sistema sanzionatorio alternativo: o pena detentiva (sino a 6 mesi) o multa (da E. 103 a 516) e nessuna ipotesi di confisca obbligatoria.
Ciò significa che “se prima molti sceglievano la strada del patteggiamento (potendo concordare col PM anche soltanto una pena pecuniaria, da contenere nei minimi con attenuanti generiche e benefici di legge), in futuro, probabilmente il quadro muterà soprattutto per il prestanome. E’ evidente, difatti, che si tenderà ad andare in dibattimento per potersi difendere, soprattutto se consideriamo che in caso di condanna (ed anche di patteggiamento) la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato avverrà in automatico”.
A complicare le cose un altro aspetto: in caso venga portato a giudizio sia il finto dentista che il prestanome titolare dello studio e delle attrezzature, l’eventuale patteggiamento del primo, per ottenere una riduzione della pena, potrebbe portare all’automatica ammissione di colpa del secondo che si vedrebbe confiscato riunito ed altre attrezzature?
“La questione è più complessa e comunque l’eventuale patteggiamento di un solo soggetto non comporta l’automatica condanna del secondo”, ricorda l’avvocato Asti. “Entrambi gli imputati hanno la possibilità di scegliere il rito giudiziale che preferiscono. Anche se l’abusivo patteggia, il dentista accusato di aver agevolato l’esercizio dell’attività abusiva potrà dimostrare la sua innocenza durante il dibattimento processuale”.
“Certo è -chiarisce il legale- che se il finto dentista, nel scegliere la strada dell’applicazione pena, dichiarasse che il medico ha dato un suo contributo materiale o morale all’esecuzione dell’attività delittuosa, tali dichiarazioni potrebbero essere utilizzate come prova contro il dentista, tanto più se si considera che a sentenza definitiva l’abusivo assumerebbe la posizione di semplice testimone, con obbligo a suo carico di rispondere secondo verità”.
Un altro aspetto che i denunciati potranno tentare di utilizzare per evitare le sanzioni è l’istituto della prescrizione anche se l’avvocato Asti lo ritiene difficile.
“Oggi, a seguito della Riforma Orlando che ha introdotto due nuove ipotesi di sospensione, i termini di prescrizione massima (pari a 7 anni e mezzo) potranno subire un’estensione di ulteriori 3 anni. Un termine che potrà essere toccato se il procedimento giudiziario, dopo l’eventuale condanna di primo e secondo grado, arrivi in Cassazione”.
“Prescrizione che tuttavia -evidenza l’avvocato Asti – potrà essere dichiarata soltanto in ipotesi di doglianze qualificate. Se non si supera il vaglio di inammissibilità del ricorso, difatti, la Suprema Corte vanificherà anche questa (ultima) chance”.
Norberto Maccagno
Fonte: odontoiatria33.it