Il Consiglio di Stato ha molte perplessità sullo Schema di decreto del Miur recante ‘Modifiche al regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445’ perché l’anticipazione del tirocinio rischia di andare “a discapito dell’effettiva valutazione delle capacità e idoneità pratiche di chi si appresta ad esercitare la professione medica, che solo un serio e rigoroso tirocinio clinico post-laurea può, almeno in teoria, garantire.”
06 APR – Se proprio si deve anticipare il tirocinio (pratico, ora destinato a diventare “pratico-valutativo”), il Consiglio di Stato suggerisce al Miur di qualificare ulteriormente e, dove possibile, di allungare il tirocinio ante lauream, in considerazione dell’importanza dell’attività clinico-pratica per la formazione del futuro medico.
Il parere del Consiglio di Stato – favorevole con le osservazioni fatte e le prescrizioniche riguardano l’articolo 4 (vedi in fondo) – allo Schema di decreto del Miur recante ‘Modifiche al regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445’, non esclude la possibilità di anticipare il tirocinio per “i limiti di sindacabilità nella presente sede delle responsabili scelte di merito effettuate dall’Amministrazione”, ma “qualora il ministero intendesse mantenere la nuova impostazione” i giudici suggeriscono “di qualificare ulteriormente e, ove possibile, di allungare – appunto – il tirocinio ante lauream”.
La finalità di abbreviare i tempi per conseguire l’abilitazione per i neo-medici laureati (già in parte garantita, sottolinea il parere, dall’aumento delle sessioni di esame che diviene sostenibile presso tutte le Università sedi del corso di laurea magistrale), non può andare per il Consiglio di Stato “a discapito dell’effettiva valutazione delle capacità e idoneità pratiche di chi si appresta ad esercitare la professione medica, che solo un serio e rigoroso tirocinio clinico post-laurea può, almeno in teoria, garantire”.
E in questo senso i giudici propongono che il passaggio al nuovo sistema di esame – che prevede la predisposizione di 200 quesiti a risposta multipla di volta in volta da parte della Commissione nazionale di esperti, e quindi l’abbandono del sistema dell’archivio di quiz integrato e aggiornato annualmente – deve essere “attentamente rivalutato perché se, per un verso, le nuove regole garantiscono la possibilità che i candidati si confrontino con tematiche sempre attuali, per altro verso, vi è obiettivamente il rischio di aumento delle possibilità di errore nella predisposizione degli stessi quiz, con conseguente aumento del contenzioso giurisdizionale”.
Ferme restando queste perplessità, il Consiglio di Stato entra nel merito dell’articolato dello schema di decreto con tre “consigli/prescrizioni”:
– all’articolo 3 vanno introdotte norme volte a disciplinare il monitoraggio sulle modalità di svolgimento e sull’effettività del tirocinio. E appare opportuno legare il periodo del tirocinio ante lauream non solo all’iscrizione all’anno di corso (quinto e sesto) ma anche “alla circostanza che siano stati sostenuti positivamente gli esami fondamentali (da individuare da parte del Ministero) previsti per le annualità in questione”;
– all’articolo 4 va rivisto il meccanismo di attribuzione del punteggio: ora è prevista l’equiparazione di risposta errata e risposta non data, va invece introdotta una penalizzazione (almeno -0,25 come nel regime attuale) per ogni risposta errata. Senza, sottolinea il parere, “il candidato ha comunque convenienza a rispondere perché, in ogni caso, anche quando l’argomento è completamente sconosciuto, vi può essere circa il 25% di possibilità di indovinare la risposta, e il tutto va a detrimento dell’efficacia e selettività della prova”. Altra necessità è prevedere che la prova di esame è superata se il candidato ottiene un determinato punteggio (non in percentuale) che, in considerazione del fatto che le domande sono 200, può attestarsi, ragionevolmente, tra 140 e 150. E infine va specificato chiaramente che “il candidato che non ha superato l’esame può ripeterlo nella sessione successiva”;
– all’articolo 7 la disposizione prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche se si applica a decorrere dalla prima sessione di esame utile: “Non si ravvisano i profili di estrema urgenza per derogare all’ordinario termine di vacatio, di cui all’art. 10, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile (cd. preleggi)”. Poi va meglio chiarito se il tirocinio previsto dal decreto 19 ottobre 2001 n. 445 può essere sempre frequentato dai laureati anche dopo l’entrata in vigore del regolamento o se si riferisce solo a chi si è laureato prima della sua entrata in vigore. Nel primo caso si tratterebbe di una norma a regime che non deve essere collocata tra le disposizioni transitorie, mentre nel secondo caso appare necessario chiarirne i termini applicativi.
Fonte: quotidianosanità.it