Non è consentito pubblicizzare al pubblico dispositivi protesici come l’impianto e la corona perché dispositivi medici in quanto espressamente vietato dalla normativa italiana e comunitaria.
A confermarlo è la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) ritenendo illegittimo il ricorso di un iscritto sanzionato dalla CAO dell’OMCeO di Palermo con la sospensione ad un mese. I fatti risalgono al 2014 quando l’iscritto era Direttore sanitario di un ambulatorio odontoiatrico con regolare autorizzazione sanitaria.
L’OMCeO gli contesta affermazioni fatte durante una sua intervista ad una trasmissione di una televisione locale e per quanto pubblicizzato su dei cartelloni pubblicitari affissi in città. In particolare viene contestata, giudicata come “offerta promozionale con caratteristiche commerciali e propagandistiche”, la dicitura che riguardava la vendita di “impianto + corona in porcellana € 800” e che sarebbe stata valida “fino al 31 marzo” oltre al fatto che la struttura veniva promossa come “clinica”, dicitura che non corrispondeva all’autorizzazione sanitaria concessa come “ambulatorio odontoiatrico”. Inoltre gli veniva anche contestato di aver indicato di possedere il titolo di professore universitario senza averlo dimostrato alla Commissione disciplinare.
Nel giudizio, riporta la sentenza CCEPS, la Commissione odontoiatri disciplinare dell’Ordine non solo contestava che l’offerta promozionale aveva caratteristiche commerciali e propagandistiche, in quanto era precisato che riguardava la vendita di “impianto + corona in porcellana € 800” e che sarebbe stata valida “fino al 31 marzo”, ma anche che non era possibile pubblicizzare un impianto e una corona in quanto la normativa sui dispositivi medici stabilisce il divieto di pubblicità dei dispositivi che, in base a disposizioni adottate con decreto del Ministro della sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o impiegati con l’assistenza di un medico o altro sanitario.
Nel ricorso alla CCEPS, l’iscritto sanzionato sosteneva di non aver mai “fatto pubblicità ad un dispositivo medico, ma soltanto pubblicizzato la possibilità di fornire ‘un’impianto + corona in porcellana ad Euro 800,00’, rendendo così noto al mercato aperto una sua prestazione professionale ed il relativo prezzo”.
Del resto, continua la motivazione dell’iscritto, “l’offerta dalle caratteristiche commerciali e propagandistiche, lungi dal costituire illecito disciplinare, è del tutto legittima e addirittura in armonia con la normativa comunitaria in materia di pubblicità delle professioni liberali: l’addebito di messaggio comparativo dimostra come l’Ordine sia stato animato da ‘insopprimibile insofferenza’ verso la pubblicità, mentre la normativa UE non vieta i messaggi comparativi, ma soltanto quelli non veritieri e ingiustamente lesivi di chi è oggetto di comparazione”.
“Quello che abbiamo contestato nel messaggio
pubblicitario in oggetto e confermato dalla CCEPS –spiega ad
Odontoiatria33 il presidente CAO di Palermo Mario Marrone (nella
foto)- è il mancato rispetto del D.Lgs. 24 febbraio 1997 n.46
‘Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi
medici”.
“La nostra convinzione, confermata anche dalla sentenza
della CCEPS -contina il presidente CAO- è quella che i dispositivi
prescritti dagli odontoiatri come protesi, impianti o allineatori
ortodontici etc., in quanto dispositivi medici non possono essere
oggetto di pubblicità al pubblico. Il procedimento disciplinare
all’iscritto all’Albo odontoiatri di Palermo risale al 2014 e, oggi come
allora, continuiamo a ritenere, che la legge Bersani non è una norma
che consente di fare ogni tipo di pubblicità. Sul piano pratico questo
si traduce nel fatto che la sanità è profondamente regolamentata e la
tutela della salute (singola e collettiva) costituisce un interesse
principale tutelato dalle norme”.
L’art. 21 D.Lgs. 24 febbraio 1997 n.46 vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
“Come CAO non abbiamo fatto altro che applicare la norma sanzionando l’iscritto che in qualità di direttore sanitario aveva consentito la pubblicità che reclamizzava: “impianto + corona in porcellana € 800” e la CCEPS ci ha dato ragione confermando la sanzione di 1 mese di sospensione al sanitario”.
Presidente
Marrone che ricorda come i dispositivi protesici siano dispositivi
medici su misura che richiedono obbligatoriamente una prescrizione di un
odontoiatra iscritto all’Albo e correlata di dichiarazione di
conformità del fabbricante (laboratorio odontotecnico) inscritto
all’elenco preso il Ministero della Salute e come l’impianto sia un
dispositivo medico con marcatura CE impiegato con l’ausilio del medico
odontoiatra.
Tra l’altro, ricorda il presidente CAO di
Palermo, “lo stesso articolo al comma 2, dispone che questi dispositivi
medici non rientrano tra quelli che il Ministero della salute può
eventualmente autorizzare per la pubblicità presso il pubblico”.
Ricordando come la pubblicità sanitaria deve rispettare le norme a tutela del cittadino il presidente Marrone ricorda l’obbligo, “anche morale”, che gli Ordini hanno nella tutela della salute anche su questi aspetti.
Fonte: odontoiatria33.it