Arrivano novità, in parte previste, sulla fattura elettronica: dal 1° luglio 2019 -secondo il decreto legge 119/18-quella relativa a un’operazione pagata subito può essere emessa entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, e il termine potrebbe essere ulteriormente esteso dal decreto crescita. L’Agenzia delle Entrate con circolare 14 E specifica che nella e-fattura va indicata la data di effettuazione dell’operazione, non quella di emissione che sarà inserita dal sistema di interscambio del Ministero dell’Economia. Per le fatture cartacee invece si indicano sia la data di effettuazione di operazione sia quella di emissione della fattura tutte le volte che queste non coincidano. Nelle 50 pagine della circolare l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando si applica l’e-fattura, come si emette e registra, le sanzioni e altre novità sull’Iva aventi implicazioni nella fatturazione elettronica. Parte dall’assunto che la fattura elettronica riguarda i soggetti Iva e le loro operazioni, “business to business”. Ribadisce gli esoneri per i rapporti business to consumer, quelli in cui si procede con emissione di scontrino, per chi ha optato per il regime forfettario e la tassazione al 15% su proventi entro i 65 mila euro. A medici ed operatori sanitari ribadisce che sono tenuti all’invio dati nel sistema Tessera sanitaria: se il decreto legge 119/2018 prevedeva l’esonero dalla e-fattura, la sua conversione in legge prevede addirittura il divieto di spedizione nel sistema di interscambio dell’Agenzia (SDI) per tutto il 2019 in attesa che il sistema sia sicuro dal punto di vista della privacy. Inoltre, l’Agenzia ricorda che la legge 12 di quest’anno ha esteso il divieto di e-fattura anche ai sanitari non tenuti all’invio dati al sistema Tessera Sanitaria (logopedisti, fisioterapisti etc). L’Agenzia fa esempi precisi. Per le prestazioni sanitarie a persone i cui dati sono poi inviati al sistema Ts non si usa mai il sistema SDI, meglio la fattura cartacea o al più quella elettronica inviata sul sistema TS. Quando le prestazioni in fattura sono miste, sanitarie e di altra natura, i casi sono due: o sono indistinguibili o si possono distinguere; per le “indistinguibili” si usa il codice “AA-altre spese”, in quelle dove c’è distinzione si usano per le spese sanitarie i codici previsti dai decreti ministeriali e per le altre “AA-altre spese” ma si invia sempre al stistema Ts o si fa su carta. Se invece la contabilità per le operazioni “ivate” non sanitarie è tenuta ben separata dall’ente o dal sanitario, l’invio al sistema SDI è possibile ma a patto che gli estremi del destinatario della prestazione siano resi. Le sanzioni -che partono da 516 euro e si parametrano per importi più alti al 15% della fattura non emessa/registrata/calcolata-non si applicano se la e-fattura poi è regolarmente emessa entro il termine della liquidazione periodica Iva relativa all’operazione e sono ridotte al 20%, se eÌ emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo. Restano applicabili le sanzioni per omesso versamento Iva.
La circolare dà poi ragguagli importanti su altri temi tra cui l’esterometro -sono esclusi i soggetti che avvalendosi del regime forfettario entro i 65 mila euro di proventi non emettono fattura elettronica – e il versamento trimestrale dell’imposta di bollo, ai cui fini contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate. Pur avendo aderito al servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle entrate, ciascun contribuente è libero di conservare ulteriormente, in proprio o mediante un soggetto professionale terzo, fatture elettroniche e documenti veicolati tramite SdI. La consultazione delle copie conformi all’originale delle fatture veicolate dallo SdI avviene nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate accessibile registrandosi dal 1° luglio 2019 al servizio di consultazione e acquisizione dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso lo SdI. Nell’area riservata i file sono disponibili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte dello SdI e cancellati entro i sessanta giorni successivi. Al soggetto che non abbia effettuato l’adesione sono resi disponibili in consultazione (fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento) solo i dati della fattura.
Mauro Miserendino
Fonte: www.doctor33.it