Sospeso il dentista che fa pubblicità a una struttura low cost qualificandola come clinica

Legittima la sanzione disciplinare di un mese di sospensione dalla professione, adottata nei confronti del direttore sanitario

di Patrizia Maciocchi

È giustificata la sospensione di un mese dall’esercizio della professione, adottata nei confronti del dentista, direttore sanitario di una struttura low cost, pubblicizzata in una tv privata e definita “clinica” in un cartellone pubblicitario. La Cassazione (sentenza 29703) respinge il ricorso contro la decisione adottata dai probi viri, per la violazione del codice deontologico. Il ricorrente contestava la legittimità della Commissione odontoiatri dell’ordine locale, considerata tra l’altro giudice speciale in violazione della Costituzione, e la violazione del divieto del ne bis in idem per essere già stato sottoposto ad un procedimento disciplinare per le stesse condotte.

Il Codice deontologico

Al dentista incolpato era stata contestata la violazione di più articoli del codice di autoregolamentazione dei medici: dalla lesione del decoro della professione al divieto di accaparramento della clientela e di concorrenza sleale. Perchè il medico può anche prestare la sua opera gratuitamente ma il fine non può essere quello di accaparrarsi i pazienti. Per finire anche il tipo di pubblicità non era consentito, perchè la “presentanzione” deve essere limitata all’esposizione dei titoli professionali e all’attività svolta. Per la Suprema corte la scelta dei probi viri è legittima come lo era la composizione della Commissione, della quale facevano parte solo dei medici e non dei componenti del ministero della salute, come ipotizzato dalla difesa del ricorrente.

L’albo autonomo e la Commissione

Né si poteva parlare di giudice straordinario o speciale costituito in contrasto con l’articolo 102 della Costituzione. Una questione infondata perché l’istituzione della Commissione disciplinare per i professionisti iscritti all’albo degli odontoiatri è la naturale conseguenza della creazione dell’autonomo e distinto Ordine professionale (legge 409/1985). Una composizione specialistica dunque “figlia” della nuova norma. Non passa neppure la censura relativa al mancato rispetto del principio del ne bis in idem. Nessuna sanzione è stata duplicata né lo è stato il procedimento al quale è stato sottoposto il professionista. Il precedente riguardava, infatti, le stesse infrazioni, commesse però in un diverso periodo e analizzate in tempi diversi.

Fonte: ilsole24ore.com