Il Governo modifica il decreto sulla radioprotezione: superato il vincolo dei controlli di qualità annuali

I controlli di qualità non saranno più obbligatoriamente annuali.Tra le modifiche previste: registrazione all’ISIN modificate e scadenza dell’aggiornamento della formazione più ampie

Nella seduta del 21 novembre scorso, la stessa in cui è stata varata la manovra Economica 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, tenendo conto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. 

Non è ancora disponibile il testo ufficiale, ma sulla base di quello licenziato dalla Stato Regioni potrebbero esserci novità di interesse odontoiatrico. 

La più importante potrebbe essere quella della cancellazione dell’obbligo della periodicità annuale dei Controlli di Qualità eseguiti dal Fisico sugli apparecchi radiografici. Stando al testo licenziato dalla Stato Regioni verrebbe accolto quanto richiesto, più volte, direttamente al Ministero della Salute dalla dott.ssa Giancarla Rossetti, Specialista in Fisica Medica, (si veda la nostra notizia).

La dott.ssa Rossetti aveva evidenziato al Ministero la mancata coerenza tra l’imposizione riportata alla lett. d) dell’Allegato XXVIII “frequenza (almeno annuale) delle prove di funzionamento a intervalli regolari” e quanto imposto alla lett. h) stesso Allegato “riferimenti alle norme, alle linee guida e ai documenti tecnici utilizzati nella predisposizione del programma di controllo di qualità delle attrezzature medico-radiologiche e di valutazione delle dosi”. Secondo il testo inviato al Ministero dalla Conferenza Stato Regioni (art.63), questa incongruenza verrebbe superata indicando che le “prove di accettazione e frequenza delle prove di funzionamento a intervalli regolari”, dovranno definirsi “con esplicito rifermento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili”.

E nella nota che motiva la modifica, viene esplicitato quanto sottolineava al Ministero la dott.ssa Rossetti, ovvero che se non modificato, il testo crea una “incongruenza interna alla norma laddove da un lato per la predisposizione di un programma di garanzia e qualità si rimanda alle norme di buona prassi, dall’altro si fissano in maniera rigida una frequenza di prove di congruenza, peraltro, oggetto delle norme di buona prassi a cui il decreto rimanda”.   

Se la modifica verrà confermata nel testo definitivo, spiega ad Odontoiatria33 la dott.ssa Rossetti, sarà lo specialista in fisica medica o l’esperto di radioprotezione, ove consentito, ad indicare la periodicità sulla base delle linee guida tra cui, autorevole per le apparecchiature dentali 2D, è quella della Commissione Europea RP 136 (par. 5.5.4.) per cui la annualità è raccomandata nei casi in cui le prestazioni dell’apparecchio non sono adeguate. 

Altra modifica al decreto 101/20 è la registrazione all’ISIN che rimane ma a cui seguonocomunicazioni con scadenza più ampia. Ricordiamo che l’obbligo di iscrizione all’ISIN in caso di entrata in possesso di un apparecchio RX o di sorgenti radioattive e in caso di loro dismissione era stato prorogato al  23 marzo 2023.  

Infine, nel decreto correttivo viene sanata un’altra incongruenza: la formazione dei dentisti, ai sensi dell’art.111/101 è previsto sia da effettuarsi, per l’articolo 21 del decreto di modifica, ogni 5 anni (invece dei tre anni previsti ora) per adeguamento al decreto 81/2008 in materia di sicurezza che prevede un aggiornamento quinquennale della formazione a cui la formazione ex 101 si integra.

Fonte: odontoiatria33.it