Gentile direttore
Ho letto con molto interesse la lettera del dottor Cappellin pubblicata sul vostro giornale. A mio avviso, vanno fatte alcune considerazioni nel merito di cosa sia permesso e cosa no, con le normative vigenti, anche per fugare alcuni dei dubbi espressi dal collega.
Una breve premessa per analizzare correttamente la questione: cosa si intende per “pubblicità”, pubblicità ingannevole, veritiera, trasparente?
Per pubblicità si intende (D.Lgs. 2 agosto 2007, n.145 contro la pubblicità ingannevole) qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, allo scopo di promuovere la prestazione di servizi.
Pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche a cui è rivolta e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico o sia idonea a ledere un concorrente; oppure, possa indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi: l’esistenza o la natura del prodotto, le caratteristiche principali del prodotto quali disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post vendita, i risultati e le caratteristiche fondamentali de prodotto, il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo (come , ad esempio, pubblicità di prezzi scontati senza l’indicazione del prezzo finale).
Il concetto di trasparenza significa che la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, con modalità, anche grafiche, che la rendano immediatamente distinguibile dalle altre forme di comunicazione, essendo espressamente vietata ogni forma di pubblicità subliminale (e qui il pensiero va, immediatamente, a tutte quelle forme di redazionali spesso diffuse su giornali o siti). Inquadrato l’ambito di riferimento della pubblicità, occorre ora connotare l’aggettivo seguente: commerciale (o promozionale) e informativa.
La pubblicità informativa è ammessa per tutte le professioni regolamentate, tra cui la nostra; di contro dalla pubblicità commerciale o promozionale sono espressamente escluse le professioni sanitarie, in quanto incidono sulla tutela della salute.
In ogni caso l’abolizione dei limiti alla pubblicità professionale non è assoluta, infatti il legislatore ha posto l’accento sul carattere “informativo” (e non suggestivo-promozionale, che tenta di promuovere la vendita di un bene o un servizio) del messaggio, affermando : ”E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria”.
Quindi mi pare del tutto evidente che sia ampiamente permessa e ben descritta ogni forma di comunicazione che rientri in questi ambiti, e quali siano invece le forme di comunicazione che violano le modalità ammesse.
Purtroppo però il previsto (anzi, dovuto) controllo ordinistico può essere esercitato solo a posteriori, di fatto depotenziandone enormemente gli effetti e i risultati, permettendo ai messaggi chiaramente ingannevoli o contrari a quanto stabilito dalla legge di godere di una lunga esposizione con tutti i danni che ne conseguono.
Da qui la richiesta del ripristino di un controllo preventivo, che possa evitare le storture a cui quotidianamente assistiamo.
Questo meccanismo, tra l’altro, indirettamente permetterebbe anche di rispondere a quanto erroneamente a volte si percepisce, e che è stato correttamente rilevato dal collega, cioè la questione “terzietà degli Ordini”. Infatti ora è possibile attivarsi solo su segnalazione, e su questo posso garantire che i miei colleghi presidenti di commissione sono assolutamente attenti e tempestivi; la conseguenza è di dare la sensazione di intervenire in modo discrezionale stante la quantità di messaggi che quotidianamente compaiono e, come accennato prima, la lunghezza dell’iter valutativo e giudiziario spesso può dare la sensazione che nulla si stia facendo, quando in realtà il procedimento è stato incardinato da tempo ma non ha ancora avuto modo di diventare esecutivo. Infine, è necessario ricordare come le commissioni ordinistiche rappresentino solo il primo dei gradi di giudizio, siano elette a suffragio universale da tutti gli iscritti, periodicamente siano rinnovate e quindi sottoposte all’esito delle urne, e che sono istituite ispirandosi al principio tipicamente anglosassone del “giudizio tra pari”.
Nel progetto di legge viene espressamente citata la regola dei trenta giorni secondo il principio del silenzio assenso comune a tutta la pubblica amministrazione con un termine di valutazione equo, in grado di valutare i principi che devono ispirare l’informazione pubblicitaria ricordati prima, e che permette di programmare agevolmente ogni tipo di campagna informativa, cosa ben diversa dal dare informazioni sulla vita dello studio quali “feste, compleanni”. Piuttosto, si possono rilevare nella proposta depositata dall’ On. Boldi aspetti critici relativamente alla prevista possibilità di intervento successivo alla pubblicazione del messaggio, introducendo di fatto indeterminatezza del giudizio, e nella descrizione dei meccanismi di controllo deputati alla valutazione di campagne a diffusione massiva, magari estese a tutto il territorio nazionale. Il gruppo di discussione di cui faccio parte (CAO C’è) ha affrontato queste tematiche in un documento, già da tempo sottoposto alle autorità competenti, consultabile a questo link.
Gian Paolo Damilano, presidente CAO Cuneo
Fonte: odontoiatria33.it