Spetta al presidente CAO dell’OMCeO provinciale la rappresentanza legale della professione odontoiatrica, tra cui rappresentare la professione in tema di illeciti professionali e sollecitare le autorità locali nell’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori. E le autorità locali sono obbligate a prendere in esame quanto segnalato dalla CAO prendendo i provvedimenti necessari, pena la denuncia per inadempienza.
Ad indicarlo è il TAR Liguria chiamato ad esprimersi in merito alla competenza del presidente CAO La Spezia che aveva segnalato al Comune una violazione di una società odontoiatrica in tema di norme sulla pubblicità. Il ricorso al TAR promosso dalla CAO di La Spezia nei riguardi del Comune nasce in quanto lo stesso Comune non riconosceva alla CAO il potere di accertamento in materia di pubblicità e prima di aprire l’istruttoria amministrativa volta all’applicazione dell’art. 5 della legge 175/92 (quello che impone la sospensione dell’autorizzazione sanitaria per l’omessa indicazione del direttore sanitario nei messaggi pubblicitari), richiedeva un pronunciamento dell’AGCOM sull’ingannevolezza del messaggio stesso. Inoltre il Comune additava la presunta illegittimità di agire in giudizio da parte della CAO, sostenendo che la rappresentanza e la legittimazione ad adire alle vie legali fosse in capo al Presidente dell’Ordine.
Il TAR, invece, respinge come infondate tutte le eccezioni sulla legittimazione ad agire in giudizio da parte della sola CAO, poste dai legali del Comune e della società odontoiatrica coinvolta.Il TAR ha stabilito che “il dott. Sandro Sanvenero, quale presidente della Commissione Odontoiatri ha la rappresentanza del relativo Albo e dunque riveste senz’altro la connessa legittimazione processuale. Da ultimo il presidente è stato anche debitamente autorizzato dalla commissione a promuovere la lite”.
Per il presidente Sandro Sanvenero(nella foto) è una sentenza storica “che afferma l’esistenza di una piena autonomia della professione odontoiatrica all’interno dell’Ordine”.
“Con la sentenza –continua- viene riconosciuto alla CAO (e quindi al suo Presidente) il potere d’intervenire, chiamando eventualmente in giudizio l’Amministrazione pubblica che non adempie a quanto richiesto”.
“Un aspetto, quest’ultimo –spiega Sanvenero- ben evidenziato dal TAR laddove scrive: “la Commissione, quale organo dell’Ordine cui spetta la rappresentanza esponenziale della professione odontoiatrica, è titolare di una specifica posizione qualificata -differenziata rispetto all’interesse alla legalità che fa capo a quivis de populo- all’attuazione dei provvedimenti “che comunque possono interessare la professione”, sicché appare senz’altro legittimata per un verso a segnalare – a tutela dell’intera categoria rappresentata – gli illeciti professionali e a sollecitare alle autorità locali l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, per altro verso ad agire ex art. 7 commi 1 e 4 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, in caso di diniego e/o omissione dell’esercizio del corrispondente potere amministrativo”.
Una sentenza che pone, anche, un importante “punto” sulla questione dell’autonomia della professione odontoiatrica, all’interno dell’Ordine. “Sul piano pratico in tema di autonomia –dice Sanvenero- manca ancora un passaggio fondamentale: quello del corretto stanziamento delle risorse (ricordiamo che la tesoreria è unica dell’intero Ordine), aspetto che dovrebbe essere regolato dallo Statuto la cui modifica è stata annunciata da tempo e sulla quale anche i presidenti CAO dovranno poter dire la loro. Inoltre si dovrà dibattere al nostro interno se e come utilizzare quanto la Legge Lorenzin conferisce agli odontoiatri fino alla possibilità di ottenere un nostro Ordine autonomo”.
Fonte: odontoiatria33.it