Si segnala che l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 211 del 27 giugno 2019 ha chiarito la corretta modalità di emissione della fattura elettronica a seguito di liquidazione del Giudice del compenso spettante per le operazioni peritali svolte in una causa civile. In particolare si sottolinea che l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che i compensi spettanti al consulente tecnico d’ufficio (CTU) svolte in una causa civile cui è obbligata una parte in causa priva di partita IVA, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto IRPEF.
Ciò detto, ricevuto il pagamento della parte, il CTU dovrà emettere la fattura nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia, nella quale dovrà essere evidenziato espressamente che “la solutio avverrà con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice”.
Pertanto, ai fini della ritenuta:
- se la parte è ricompresa tra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta, il CTU dovrà darne evidenza nella fattura trattandosi di compensi costituenti reddito di lavoro autonomo. In tali casi, infatti, la ritenuta dovrà essere versata all’Erario non dell’Amministrazione della Giustizia, ma dalla parte soccombente, titolare passivo del rapporto di debito nei confronti del CTU ed esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico;
- se la parte non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, la ritenuta d’acconto IRPEF non dovrà essere operata e, pertanto, non dovrà essere evidenziata in fattura dal CTU.