EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2858
Art. 2
2.10 (testo 2)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all’opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore a quello previsto dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi, ove applicabili alle parti. Il lavoratore autonomo può in ogni caso chiedere al giudice di determinare l’equo compenso nella misura desumibile anche dalle regole riguardanti prestazioni comparabili.».
2.11 (testo 2)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all’opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore al minimo salariale e stipendiale previsto da contratto collettivo nazionale con riferimento a inquadramento e categoria dei lavoratori subordinati con mansioni eguali o analoghe a quelle del professionista».
2.12 (testo 2)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per i professionisti iscritti agli ordini o collegi per i quali non sono stati ancora stabiliti parametri per la liquidazione dei compensi, il Governo è tenuto ad adottare i relativi decreti ministeriali previsti all’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, entro un anno dalla promulgazione della presente legge. I parametri per la liquidazione sono utilizzati esclusivamente in sedi di contenzioso.».