La Corte ha affermato che è legittima l’esigenza probatoria che consiste nel verificare il funzionamento di tale software e nell’ottenere un ulteriore riscontro delle dichiarazioni della denunciante.“Nel caso in esame, l’ablazione integrale dei computers esistenti presso lo studio odontoiatrico si appalesava necessaria – come ben chiarito dal tribunale del riesame – proprio per la necessità di eseguire sugli stessi delle attività tecniche atteso l’utilizzo di una componente nascosta del software Mach3, che nella prospettazione accusatoria si attiverebbe mediante alcuni accorgimenti tecnici(la pen drive e l’unità NAS), non rintracciabile immediatamente, richiedendo perciò una verifica hardware per singola unità”.
FATTO E DIRITTO:Il ricorrente, quale medico odontoiatra operante l’attività nello studio presso cui è stato eseguito il sequestro dei sette computers da parte dell’a.g. determinerebbe un danno irrimediabile allo stesso ed ai pazienti, non potendo egli erogare alcuna prestazione sanitaria nei loro confronti in mancanza delle informazioni contenute negli apparati informatici sequestrati; la mancata notifica al ricorrente personalmente e non solo al difensore nominato, dunque,avrebbe determinato la violazione delle predette norme processuali con conseguente nullità. Per il ricorrente sarebbe illegittimo l’aver disposto il sequestro di attrezzature professionali ubicate nello studio medico del ricorrente. La censura investe il provvedimento impugnato in quanto, sostiene il ricorrente, poiché il sequestro delle apparecchiature informatiche é stato eseguito all’interno dei locali dello studio odontoiatrico, qualunque provvedimento ablatorio avrebbe dovuto seguire l’iter procedimentale garantito dalla predette norma processuali in materia di segreto professionale. La Corte rileva che l’esigenza probatoria “consiste nel verificare il funzionamento ditale software e nell’ottenere un ulteriore riscontro delle dichiarazioni della denunciante”. Sicché appariva proporzionata l’ablazione dell’intero sistema informatico, occorrendo apprendere i supporti hardware per poterli sottoporre ad analisi informatica per la ricerca al loro interno del software da analizzare, a sua volta, per accertare il fatto oggetto di incolpazione provvisoria. Se, infatti, è certamente illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale è un personal computer, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute (Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015 – dep. 10/06/2015, Rizzo, Rv.264092), tuttavia, nel caso in esame, l’ablazione integrale dei computers esistenti presso lo studio odontoiatrico si appalesava necessaria – come ben chiarito dal tribunale del riesame – proprio per la necessità di eseguire sugli stessi delle attività tecniche atteso l’utilizzo di una componente nascosta del software Mach3, che nella prospettazione accusatoria si attiverebbe mediante alcuni accorgimenti tecnici (la pen drive e l’unità NAS), non rintracciabile immediatamente, richiedendo perciò una verifica hardware per singola unità).
Allegato: Sentenza_n._1159