“Il professionista non è uno spettatore estraneo, ma viene chiamato in causa rispetto al suo percorso formativo. Si tratta di meccanismo veramente virtuoso che si viene a innestare, dove da una parte abbiamo le strutture sanitarie, i professionisti e dall’altra il mondo assicurativo che sarà chiamato a fare la propria parte”. Così Federico Gelli, direttore Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana e ‘padre’ della legge 24/2017.
Un iter lungo che si è concluso, dopo 7 anni, con la firma dei ministri della Salute Orazio Schillaci, delle Imprese Adolfo Urso e dell’Economia Giancarlo Giorgetti sul decreto attuativo della legge 24/2017 o legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale e la copertura assicurativa.
Il decreto stabilisce con chiarezza i dettagli sull’oggetto della garanzia assicurativa: i doveri dell’assicuratore e quelli della struttura sanitaria verso i propri dipendenti. Elenca inoltre i massimali minimi di garanzia per strutture e professionisti, nonché i limiti sul diritto di recesso dell’assicuratore. Infine, regolamenta anche la procedura per l’assunzione diretta di rischio da parte delle strutture. Conferma inoltre, come già anticipato in questi anni, il legame tra l’assolvimento dell’obbligo formativo e la copertura assicurativa per tutti i professionisti a partire dal 2026 in poi. Partono da ora i due anni per provvedere all’adattamento ai regolamenti.
Dei dettagli del decreto attuativo abbiamo discusso con la penna che ha creato la legge, Federico Gelli, oggi Direttore Sanità, welfare e coesione sociale Regione Toscana.
Presidente Gelli, finalmente, dopo sette anni, si è arrivati all’emanazione del decreto attuativo più importante per rendere pienamente efficaci gli effetti della legge 24 che porta il suo nome. Quali sono le principali novità a cui il decreto dà spazio e come impatteranno sui professionisti sanitari, strutture e mercato assicurativo?
Finalmente, dopo sette anni, i ministri competenti si sono pronunciati, hanno prodotto un regolamento della norma che rafforza i principi previsti dalla legge 24. In maniera particolare, l’obbligatorietà della copertura assicurativa per le strutture sanitarie pubbliche e private definisce con chiarezza che tutto il personale che viene utilizzato dalle strutture deve avere una copertura assicurativa garantita dalle strutture stesse. Un altro elemento di principio che va ad alleggerire la responsabilità e anche gli oneri che cadevano sui professionisti.
Il decreto entra poi nel merito della disciplina del meccanismo dell’autoritenzione del rischio, cioè dell’auto assicurazione. Quei soggetti che vogliono continuare ad adottare questa modalità di gestione del rischio, chiaramente devono sottoporsi a dei principi importanti di natura simil assicurativa. Non si vuole utilizzare il mondo assicurativo? Se si vogliono adottare questi modelli e queste modalità, bisognerà dotarsi di fondi di riserva, di competenze, di professionalità.
Ancora, il decreto entra nel merito del meccanismo della ultrattività e della retroattività della copertura assicurativa, dei massimali che dovranno essere imposti. Insomma, è finalmente un salto di qualità molto importante, prima di tutto a tutela dei cittadini e dei pazienti del sistema sanitario e poi, ovviamente, va anche a rafforzare le tutele e le garanzie per i professionisti.
Ecco, presidente, il decreto definisce anche quali debbano essere gli elementi di governance del rischio clinico e gestione del contenzioso all’interno delle strutture. Quali benefici si attendono?
Questo è il punto più qualificante del regolamento del decreto. E cioè si introduce e si conferma nuovamente quanto previsto dalla legge 24, che le azioni che devono essere messe in campo verranno valutate positivamente da parte dell’assicuratore e del broker assicurativo e andranno ad incidere sui costi anche della copertura del rischio. Il meccanismo deve essere virtuoso: le azioni e i modelli organizzativi che stanno dietro a questo particolare principio devono portare a una deflazione del contenzioso. Una riduzione del rischio per i nostri pazienti e ovviamente garantire in maniera virtuosa modelli organizzativi e gestionali del rischio che sono rimasta in attesa dell’emanazione della norma.
Sappiamo che chi non sarà in regola con la formazione Ecm avrà conseguenze sulla propria polizza assicurativa. Come funzionerà? Peserà anche sui giudizi di responsabilità?
Esattamente. Questo è un altro punto importante che va ad inserire il meccanismo interattivo del professionista. Il professionista non è uno spettatore estraneo a questo sistema, ma viene chiamato in causa rispetto al suo percorso formativo, alla sua conoscenza della materia sanitaria e alla collaborazione che lui offrirà all’interno di un sistema sanitario, pubblico o privato che sia. E questo, ovviamente, avrà anche delle ricadute importanti sulla sua copertura assicurativa e soprattutto sulla sua responsabilità davanti ad un’eventuale richiesta di un giudice o di un terzo che dovesse chiamarlo in causa. Si tratta di meccanismo veramente virtuoso che si viene a innestare, dove da una parte abbiamo le strutture sanitarie, i professionisti e dall’altra il mondo assicurativo che sarà chiamato a fare la propria parte.