Gentili Colleghi,
tra i temi che hanno riscosso più attenzione negli ultimi anni vi è sicuramente quello legato alla possibilità da parte dell’odontoiatra di rilasciare certificazioni di malattia. Persino la FNOMCeO, sollecitata a fornire la propria interpretazione sulla potestà certificativa di malattia da parte dell’odontoiatra, si è espressa positivamente nel merito attraverso comunicazioni ufficiali, tra le quali la n.16 del 2011 e la n.88 del 2023.
Muovendosi sulla scorta delle disposizioni di legge vigenti in materia e attraverso un ragionamento condiviso, questa Commissione intende fornirVi le delucidazioni del caso su questa fattispecie di particolare importanza, specie sui risvolti pratici che interessano la nostra attività professionale.
Innanzitutto è fondamentale partire dal concetto stesso di certificato di malattia: per esso si intende l’attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell’esercizio della professione, che attesti l’incapacità temporanea al lavoro, con l’indicazione della diagnosi e della prognosi, da non confondere con l’attestato di malattia, che è un’attestazione medica senza l’esplicitazione della diagnosi e la sola indicazione della prognosi, da produrre al datore di lavoro per giustificare per l’appunto l’assenza dipendente dalla momentanea impossibilità lavorativa.
Secondo la definizione di cui sopra, dunque, il certificato di malattia è redatto dal medico curante, cioè dal professionista che in quel momento ha in cura il paziente. Nulla quaestio, pertanto, sul fatto che possa trattarsi tanto di un medico quanto di un odontoiatra. Pensiamo ad un paziente a seguito di intervento di chirurgia implantare, ad un paziente che si presenta in studio odontoiatrico con un ascesso dentale e febbre o ancora ad un paziente con patologia odontostomatologica. In questi casi la certificazione di malattia, ove richiesta, non può che essere redatta da un’odontoiatra, proprio perché soltanto quest’ultimo possiede le competenze per determinare i tempi di guarigione per patologie che rientrano nella sua competenza professionale. La stessa FNOMCeO, all’interno di un proprio documento elaborato nel 2011 dal titolo “La certificazione medica”, ribadisce che ogni medico abilitato all’esercizio della professione e iscritto al rispettivo albo professionale può rilasciare certificati, attribuendo la potestà certificativa ad entrambe le professioni.
Definita dunque la certificazione di malattia, che rappresenta anche un diritto del paziente, e assodato che tale potestà spetti indistintamente tanto al medico quanto all’odontoiatra, passiamo ora ad analizzare gli obblighi normativi che ne scaturiscono.
Ebbene, l’emissione del certificato è a tutti gli effetti un obbligo di legge che incombe sul sanitario, dato che il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 (Legge “Brunetta”), prevede che ogni medico ha il dovere di provvedere all’invio del certificato telematico (INPS) di malattia, compito che non può e non deve essere demandato esclusivamente al medico di famiglia. Più precisamente si sottolinea che l’art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall’art.69 del D.lgs. n.150/09 su “Controlli sulle assenze”, dispone che “nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”. Prosegue, al comma 2, stabilendo che “in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata….Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo”.
Quello che si desume pacificamente dalla superiore disposizione normativa, secondo un ragionamento ex adverso, è che un professionista medico o odontoiatra, non appartenente ad una struttura sanitaria pubblica o non avente un rapporto convenzionale con il Sistema Sanitario Nazionale e, di conseguenza, operatore in regime libero professionale, è tenuto a rilasciare a richiesta certificati di malattia, purchè ricorrano due specifiche condizioni e cioè che si tratti di un periodo inferiore a dieci giorni e che riguardi il primo evento di malattia. Naturalmente il rilascio della certificazione dovrà avvenire attraverso la trasmissione per via telematica all’INPS e sul punto la circolare n.2 del 28 settembre 2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha ribadito a chiare lettere che a detto regime di trasmissione telematica soggiacciono anche i sanitari liberi professionisti. Per la trasmissione telematica del certificato di malattia, il libero professionista odontoiatra deve essere accreditato al Sistema TS e le credenziali d’accesso vengono rilasciate dall’Ordine, previa richiesta da trasmettere tramite pec o mail (in quest’ultimo caso occorrerà allegare alla richiesta copia di un documento di riconoscimento in corso di validità).
Da ultimo, ma non meno importante, in aggiunta al sopra delineato quadro normativo, va evidenziato che anche il nostro Codice di Deontologia Medica, all’art.24 dispone che “il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati ed oggettivamente documentati”. La ratio della suddetta disposizione risiede nella volontà di rendere la certificazione anche un obbligo deontologico e non una mera formalità con la conseguenza che il rilascio del certificato di malattia inequivocabilmente rappresenta un atto etico di responsabilità professionale e sociale che non può essere ignorato né trascurato.
Pertanto, alla luce delle succitate disposizioni normative e deontologiche, l’emissione della certificazione di malattia, oltre a rappresentare un diritto per il paziente, è un vero e proprio obbligo che vige in capo al sanitario, medico o odontoiatra, la cui inosservanza comporta l’insorgenza di responsabilità di natura disciplinare.
A quanto sopra bisogna aggiungere ancora che la potestà certificativa dell’odontoiatra discende dalla circostanza che nel nostro ordinamento giuridico non sussistono disposizioni normative che escludono la figura dell’odontoiatra dal novero dei soggetti deputati alla redazione della suddetta certificazione. Ad avallare quanto finora espresso, vi sono gli indirizzi pronunciati dalla Federazione Nazionale, la quale ha più volte riconosciuto il diritto/dovere dell’odontoiatra di rilasciare certificazioni di malattia. Ed infatti, all’interno delle comunicazioni n.16 del 9 marzo 2011 e la n.88 del 28 aprile 2020 viene ribadita la potestà certificativa dell’odontoiatra purché il periodo d’inabilità lavorativa direttamente rilevato sia inferiore a dieci giorni e riguardi il primo evento di malattia, da esercitarsi telematicamente attraverso il canale del Sistema TS.
Nella speranza di aver fatto un po’ di chiarezza sull’argomento, la Commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri resta a disposizione dei suoi iscritti e coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Presidente CAO
dott. Giuseppe RENZO