Cassazione Civile Sentenza n. 17061/2017 – Odontoiatri – Lucro cessante lavorativo a seguito di sinistro automobilistico stradale –La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale il danno già verificatosi deve essere tenuto distinto da quello futuro, da liquidarsi col sistema della capitalizzazione. Il giudice di rinvio dovrà quindi operare due liquidazioni: la prima, sulla base dell’elemento concreto costituito dalla flessione del reddito effettivamente subita dal danneggiato fino all’epoca della decisione, trattandosi del danno attuale, e non futuro, esattamente accertabile, la seconda, invece in via ipotetica, sulla base della presumibile flessione del reddito subita dal danneggiato dalla data della decisione in poi. La valutazione del danno attuale non potrà prescindere dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo fin qui trascorso, che costituiscono il parametro di base per il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.
FATTO E DIRITTO: Nel mese di aprile del 2002, (Omissis) convenne in giudizio (Omissis), (Omissis) e (Omissis) Assicurazione S.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale in cui era stato coinvolto mentre viaggiava sulla propria moto, cagionato dalla (Omissis) alla guida di un’autovettura di proprietà del (Omissis) e assicurata con la (Omissis) Assicurazioni.
Espose che, a seguito del sinistro, dopo un lungo periodo di inabilità temporanea, aveva riportato esiti invalidanti permanenti tali da incidere significativamente sulla propria capacità lavorativa di dentista. La Corte di Appello di Venezia ha ritenuto che non ci fosse alcun elemento obiettivo per stabilire se il reddito dell’attore sarebbe o meno progredito nel tempo, essendo la risposta positiva tutt’altro che scontata anche alla luce dell’andamento del mercato registrato negli ultimi anni sul quale la crisi ha sicuramente inciso anche in campo odontoiatrico. La Corte ha invece accolto la censura del (Omissis) per la mancata considerazione dell’incidenza dei costi fissi per la produzione del reddito che non avrebbe potuto armonizzare, a causa della minore capacità di guadagno. Il ricorrente con il secondo motivo del ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione alla fattispecie della regula juris dell’equità circostanziata. Tali norme avrebbero imposto alla Corte, al fine di individuare la precisa portata della perdita subita dall’attore a causa della diminuzione della capacità permanente di guadagno, di distinguere tra il reddito già perduto e le perdite reddituali future. La Corte di Cassazione ritiene che appare logicamente preliminare l’esame del terzo e quarto motivo del ricorso principale con cui il (Omissis) censura il mancato riconoscimento, ai fini del calcolo del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, della probabile progressione reddituale di cui egli avrebbe goduto in assenza delle lesioni. Infatti, il reddito che sarebbe stato potenzialmente ottenuto se le lesioni non vi fossero state costituisce uno dei termini di riferimento per verificare la percentuale di riduzione della capacità di guadagno. I motivi sono infondati. Non ci sono elementi obiettivi per stabilire se il reddito dell’attore sarebbe o meno progredito negli anni seguenti; dall’altro che tale progressione non è scontata, visto che la nota crisi economica avrebbe sicuramente inciso anche in campo professionale odontoiatrico. Infatti, dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti al sinistro non può ricavarsi ipso facto la conseguenza di un trend costante di aumento. Né, per altro verso, il ricorrente, in appello, ha prodotto alcun documento da cui desumere i dati, asseritamente risultanti dagli studi di settore di cui viene dato conto nel ricorso, da cui emergerebbe che il reddito medio odontoiatrico sarebbe costantemente incrementato, attestandosi su un valore più elevato di quello considerato dalla sentenza impugnata. Né potrebbe sostenersi che i dati risultanti dagli studi di settore in Italia in un dato periodo facciano parte della comune esperienza, tanto da esonerare la parte che li allega al relativo onere probatorio. Al contrario costituisce fatto notorio che la crisi economico-finanziaria dell’ultimo decennio abbia inciso notevolmente anche sul mercato delle professioni. Appare fondata la censura con cui si lamenta che la Corte di Appello non abbia liquidato il danno attuale da lucro cessante a consuntivo, cioè sulla base della effettiva flessione subita, risultante dalle dichiarazioni dei redditi. La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale il danno già verificatosi deve essere tenuto distinto da quello futuro, da liquidarsi col sistema della capitalizzazione. Il giudice di rinvio dovrà quindi operare due liquidazioni: la prima, sulla base dell’elemento concreto costituito dalla flessione del reddito effettivamente subita dal danneggiato fino all’epoca della decisione, trattandosi del danno attuale, e non futuro, esattamente accertabile, la seconda, invece in via ipotetica, sulla base della presumibile flessione del reddito subita dal danneggiato dalla data della decisione in poi. La valutazione del danno attuale non potrà prescindere dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo fin qui trascorso, che costituiscono il parametro di base per il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica).
Allegato: Sentenza_n._17061