Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 08091/2017, ha ritenuto che l’intervento del legislatore (cd legge Bersani del 2006) sia diretto espressamente alla rimozione dei divieti di pubblicità per professioni e non alla rimozione di ogni procedimentalizzazione e controllo nell’esercizio della pubblicità.
I Giudici nello specifico hanno confermato che l’art.2 della legge 4 agosto 2006 n.248 attribuisce agli Ordini la verifica della trasparenza e veridicità del messaggio e quindi l’indicazione del nominativo del direttore sanitario non può essere mancante in quanto di fatto viola il principio della trasparenza rendendo impossibile per i cittadini ricondurre l’informazione pubblicitaria ad un legittimo esercente della professione odontoiatrica, quale garante della sicurezza delle cure erogate nella struttura complessa.
In buon sostanza la sentenza evidenzia come sia gravemente scorretto e sanzionabile dall’Ordine il messaggio pubblicitario riferito ad una struttura complessa che non contenga il nominativo del direttore sanitario.
Allegato: sentenza n. 08091-2017